CTU/CTP: valutazione o terapia? Cosa distingue l’ambito di intervento della psicologia forense da quello della psicologia clinica
Ci sono importanti differenze tra l’ambito clinico/psicoterapeutico e quello forense. Il ruolo dello psicologo nella CTU/CTP è quello di stimare o di valutare un danno indotto in un soggetto e non quello di fare il clinico, di offrire sostegno o di improntare un trattamento terapeutico. Le due figure professionali hanno diversi quesiti, doveri, percorsi formativi, nonché diverse competenze e conoscenze.
La valutazione. La valutazione clinica e valutazione in ambito forense implicano sul piano pratico tipi di relazione, di setting in cui si opera e tipi di metodologia utilizzata completamente differenti.
La committenza. In ambito clinico il committente è il paziente stesso che richiede autonomamente una valutazione o una terapia di supporto. In ambito giuridico, al contrario, il committente è il giudice stesso se la richiesta riguarda una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), mentre è il periziando (una delle due parti) o l’avvocato del periziando se la richiesta riguarda una Consulenza Tecnica di Parte (CTP). In ambito giuridico, dunque, la volontarietà della richiesta, può venire meno. Se il lavoro clinico spesso viene accompagnato e accelerato da una salda motivazione del paziente a intraprendere un percorso personale, il lavoro peritale ha luogo spesso contro la volontà del periziando o comunque in mancanza di motivazione. Infatti l’intervento del CTU è spesso richiesto dal giudice in situazioni coatte, di emergenza.
Le finalità dell’intervento. In ambito clinico l’obiettivo è di giungere ad un cambiamento e ad un benessere maggiore. In ambito giuridico, per quanto prognosticamente si possa pensare che la parte o le parti possano giungere ad un cambiamento positivo della loro quotidianità, si opera in tempi brevi.
Il segreto professionale. In ambito giuridico tutto ciò che emerge dalla valutazione della consulenza o della perizia deve essere messo per iscritto e fascicolato. In questo modo altre figure, avvocati e altri giudici coinvolti nel processo, possono accedere a quanto dichiarato dall’utenza. Il numero di interlocutori può dunque essere ampio. Il consulente del giudice o del periziando può infatti interagire con più persone, ambienti e gruppi di persone per aumentare il numero delle fonti. In ambito clinico il segreto professionale rappresenta la base fondamentale di una buona relazione ed alleanza terapeuta/paziente. Nel lavoro clinico il numero degli interlocutori è generalmente ristretto: oltre al paziente, può capitare di relazionarsi, se lo si ritiene necessario, con la famiglia o alcune figure significative della vita del paziente.
Il linguaggio utilizzato. In ambito giuridico il linguaggio deve essere comprensibile a tutti gli interlocutori del processo. E’ compito del CTU o CTP adeguare ad ogni passo il proprio lessico a seconda che stia parlando con il giudice, gli avvocati o il periziando. In ambito clinico il linguaggio è adattato all’utente con cui si ha a che fare a seconda della scolarità e delle risorse cognitive da esso possedute.
La manipolazione. In ambito giuridico all’interno di una perizia può capitare che le persone adeguino alle loro finalità il proprio comportamento e l’immagine che danno di sé. Nel lavoro clinico questo accade più raramente perché la finalità di un paziente è quella di migliorare la propria situazione attuale, non nasconderla o cercare di mantenerla. Un’implicazione è che nell’ambito clinico si possa accettare, come momento di passaggio ed in vista di arrivare ad una maggiore oggettività, mentre nell’ambito peritale bisogna essere immediatamente oggettivi e non lasciar passare aspetti manipolatori.
Può essere interessante dunque una riflessione sulla relazione tra le finalità della CTU/CTP e le peculiarità del rapporto tra psicoterapeuta e il suo paziente.
Le peculiarità del CTU e del CTP possono quindi essere così sintetizzate:
- l’operato dello psicologo forense o comunque del consulente tecnico è totalmente regolamentato dal codice, a differenza di qualsiasi altro contesto professionale.
- il consulente tecnico d’ufficio è solitamente definito come gli “occhi del giudice”, in quanto è il giudice stesso che nell’espletamento delle sue funzioni si avvale delle competenze e professionalità di un tecnico al fine di avere un conforto scientifico nella sua decisione
- Il CTP affianca, sostiene o suggerisce ipotesi alternative all’attività del CTU
- Le figure giuridiche hanno un’ampia libertà nello scegliere gli ausiliari tecnici utili al loro lavoro